Proposta di legge sull’Istituzione dell’autorità garante della persona disabile

Ecco la mia proposta di legge sull’Istituzione dell’autorità garante della persona disabile“.

Onorevoli Colleghi,

la ratifica della Repubblica Italiana della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità dell’ONU (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, emanata a New York il 13 dicembre 2006, ha di fatto aperto una nuova prospettiva di riferimento giuridico, culturale e politico nel panorama della tutela dei diritti umani.

Infatti, dal momento della ratifica della Convenzione Onu, le Persone con Disabilità non devono più chiedere il riconoscimento dei loro diritti, bensì sollecitare la loro applicazione e implementazione, sulla base del rispetto dei diritti umani.

La questione umana e sociale della disabilità diviene cosìparte integrante della società e la Repubblica Italiana deve garantire il godimento di tutti i diritti contenuti nella Convenzione per sostenere la loro «piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri» (Preambolo, lettera e, CRPD).

Il cambiamento di prospettiva culturale è quindi radicale. Si passa dall’individuazione della menomazione come condizione per avere assistenza e cura, alla prospettiva di garanzia e di determinazione dei diritti umani per le Persone Disabili. La Convenzione è molto chiara quando definisce la condizione di disabilità come «il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri» (preambolo, punto e).

I Principi Generali (art. 3) della Convenzione, perciò, non fanno riferimento alla condizione di salute, ma sottolineano valori che non sono mai stai applicati prima alle persone con disabilità:
a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;

b) la non discriminazione;
c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
e) la parità di opportunità;
2
f) l’accessibilità;
g) la parità tra uomini e donne;
h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

La ratifica della CRPD anche da parte dell’Unione europea – impegna gli Stati membri a monitorare le politiche di propria competenza e arricchisce il campo delle tutele e comporta un maggior coordinamento delle politiche e delle azioni sia a livello europeo che nazionale, visto che ormai sono 24 i paesi membri che hanno fatto propria la Convenzione. Allo stesso tempo, la ratifica della Convenzione impegna la Repubblica Italiana ad aggiornare e migliorare la legislazioni e le politiche indirizzate alle persone con disabilità. Il DPR 4 ottobre 2013 (Piano d’azione biennale per la disabilità) rappresenta un programma di interventi atti a colmare la distanza che esiste tra l’attuale legislazione italiana a tutela delle Persone con Disabilità e la Convezione ONU, ma a due anni dalla sua emanazione rischia di essere inapplicato, anche nelle parti dove il costo degli interventi legislativi o regolamentari è pari a zero.

Sappiamo bene che le leggi a tutela delle Persone Disabili vengono spesso inapplicate o rese inapplicabili spesso perché non opportunamente finanziate. Da tutti i livelli istituzionali (stato, regioni, comuni) questo fenomeno è colmo di esempi. Solo per fare qualche cenno di mancato finanziamento o attuazione dei dettati legislativi nei vari livelli istituzionali:

per lo Stato:

la legge 162/1998 sulla vita indipendente,la legge 13/1989 sulla rimozione delle barriere architettoniche, non vengono finanziate da decenni;

per le regioni:

nelle disposizioni legislative e regolamentari che organizzano la sanità o dei servizi sociali molte regioni non forniscono determinati farmaci e prestazioni fisio-riabilitative e spesso non organizzano nessun servizio di assistenza domiciliare;

per i comuni:
3
nel lontano 1986 l’Italia si impegnava a introdurre i PEBA, i Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche: la legge 41/86 (art. 32) prevedeva che entro un anno avrebbero dovuto essere adottati dai Comuni e dalle Province, pena un “commissariamento” da parte delle Regioni. Anche la successiva legge 104/92 (art. 24 comma 9) era entrata nel merito, ribadendone le indicazioni.

Per evitare quello che abbiamo sopra descritto, l’Autorità Garante per le Persone con Disabilità proposta da questo disegno di legge ha come principale scopo l’applicazione delle leggi che tutelano i diritti umani delle Persone Disabili, evitando in modo efficace la vergognosa consuetudine tutta italiana delle disapplicazioni delle leggi.

Troppo spesso ci troviamo con vuoti normativi o disapplicazioni legislative che ledono in modo basilare i diritti umani e la dignità delle Persone Disabili senza che nessuna autorità intervenga, lasciando nell’abbandono totale chi non può difendersi perché è privo dei necessari mezzi di sussistenza. Ma anche chi vive in situazioni economiche dignitose non può certo continuamente appellarsi ai Tribunali per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, che spesso sono diritti comuni a chi vive la sua stessa condizione. Bisogna riportare nell’ambito della piena civiltà l’intervento delle Istituzioni verso le Persone Disabili, soprattutto di fronte ad un impegno così solenne come la ratifica di una ConvenzioneONUcomequellasuidirittidelle PersoneconDisabilità.

PROPOSTA DI LEGGE

Art.1
(Istituzione dell’Autorità Garante della Persona Disabile)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui
4
diritti delle persone con disabilità, emanata a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l’Autorità garante della Persona Disabile, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art.2 (Missione Istituzionale)

1. L’Autorità Garante ha il compito di offrire protezione e tutela non giurisdizionale dei diritti delle persone disabili. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono persone disabili:

a) le persone debitamente accertate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri dalla International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) della Organizzazione mondiale della sanità, residenti o temporaneamente soggiornati nell’ambito del territorio nazionale, attraverso la promozione di ogni iniziativa idonea ad innalzare il livello di benessere psico-fisico del destinatario;

b) le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche riconosciute dalla legge 30 marzo

1971, n. 118 e successive modificazioni;

c) le persone invalide del lavoro, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni
5
vigenti;

d) le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e

successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
e) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. All’Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze:

a) promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti delle Persone con Disabilità, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di disabilità;

b) esercita le funzioni di cui all’articolo 33 della Convenzione di New York;

c) collabora all’attività delle reti internazionali dei Garanti delle Persone con Disabilità e all’attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone disabili appartenenti ad altri Paesi;

d) verifica che alle persone disabili siano garantite pari opportunità nell’accesso al lavoro e pari opportunità nell’accesso all’istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

e) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti delle persone disabili;
6
f) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti delle persone disabili ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

g) formula osservazioni e proposte sull’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone con disabilità, di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

h) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle Persone con Disabilità, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresìdiffondere buone prassi sperimentate all’estero;

i) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone disabili, stimolando la formazione degli operatori del settore;

l) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull’attività svolta con riferimento all’anno solare precedente;

m) Promuove la diffusione di una cultura di tutela e rispetto dei diritti della Persona Disabile;

n) Vigila sul rispetto dei diritti della persona disabile e segnalando ogni forma di abuso

della quale venga a conoscenza anche costituendosi parte civile nei procedimenti penali

originati da delitti in danno della persona disabile;
7
o) Vigila sul rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica in ambito regionale e propone alle amministrazioni locali forme di consultazione pubblica, secondo il modello del débat public francese, in ordine alle iniziative collettive volte nel processo di coinvolgimento nella cittadinanza attiva del disabile.

3. L’Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.

4. L’Autorità garante esprime pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all’esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti delle Persone con Disabilità.

5. Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno delle persone con disabilità, l’Autorità Garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali della Persona disabile o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di disabilità previsti per l’Autorità garante.

Art.3 (Nomina del Garante)

1. L’Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell’Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone con disabilità ed è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
8
2. Il titolare dell’Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

3. Per tutta la durata dell’incarico il titolare dell’Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori della disabilità. Se dipendente pubblico, secondo l’ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell’Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all’interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell’Autorità garante è riconosciuta un’indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art.4 (Organizzazione)

1. È istituito l’Ufficio dell’Autorità garante della Persona disabile, di seguito denominato «Ufficio dell’Autorità garante», posto alle dipendenze dell’Autorità garante, composto ai sensi dell’ articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da

dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni
9
pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell’Autorità garante. I funzionari dell’Ufficio dell’Autorità garante sono vincolati dal segreto d’ufficio.

2. Le norme concernenti l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante e il luogo dove ha sede l’Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ferme restando l’autonomia organizzativa e l’indipendenza amministrativa dell’Autorità garante, la sede e i locali destinati all’Ufficio dell’Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le spese per l’espletamento delle competenze di cui all’articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L’Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art.5
(Indipendenza dell’Ufficio del Garante)
10
1. Lo Stato garantisce la piena libertà ed indipendenza dell’Ufficio del Garante sottraendolo da ogni forma di controllo gerarchico o funzionale, riconosce il pieno diritto di accesso agli atti detenuti o formati da tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, assicura l’assunzione di tutte le informazioni e di tutti i documenti che il Garante ritiene pertinenti al suo mandato istituzionale, collabora con l’Ufficio del Garante promuovendo il dialogo tra le istituzioni pubbliche e private, il privato sociale, le famiglie affinché in ogni circostanza sia rispettato il supremo interesse delle persone diversamente abili.

Art.6 (Forme di tutela)

1. Chiunque può rivolgersi all’Autorità garante, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone con disabilità.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell’Autorità garante e assicurano la semplicità delle forme di accesso all’Ufficio dell’Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

Art.7
(Norma di prima applicazione)

1. In fase di prima applicazione i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nominano l’Autorità garante entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale concernente l’organizzazione dell’ufficio previsto all’articolo 4 comma 2 della presente legge.


 

Foto alla Presentazione della proposta di legge di istituzione della Autorità Garante della persona disabile svoltasi il 16 Gennaio 2016 presso l’istituto dei ciechi Cavazza  a Bologna

 

 

Garante Persona Disabile

Condivi la pagina su: